condominio

  • Nessun regolamento condominiale potrà più impedire la presenza di cani e gatti negli appartamenti e neppure negli spazi comuni. I proprietari di cani o gatti dovranno solo preoccuparsi che i loro amici a quattro zampe non sporchino e non danneggino le proprietà condominiali o altrui e che, ovviamente, non disturbino gli altri condomini. Dal 18 giugno è  entrata definitivamente in vigore la legge 220/212 che integra il codice civile stabilendo, appunto, all’articolo 1138, che «le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia».
    La norma prende atto del cambiamento di costumi della società italiana dove, secondo le ultime rilevazioni Eurispes, più della metà delle famiglie (il 55,3%) ha in casa uno o più animali domestici. Un dato in forte crescita, se si pensa che solo nel 2012 la quota non superava il 42%.
    Il problema, che viene alla ribalta è quello della educazione dell’animale e anche del padrone. Rumori molesti, danneggiamenti, condotte che deturpano o imbrattano sono comunque sanzionabili ai sensi degli articoli 635 e 639 del codice penale. Solo gli affittuari non potranno opporsi ad un eventuale diniego opposto dal proprietario: il contratto di affitto è infatti di natura privata e se il locatore inserisce una specifica clausola di divieto, questa diviene vincolante. Un’altra novità riguarda le colonie feline, ovvero gli insediamenti spontanei di gatti nei cortili: questi non potranno essere allontanati forzatamente a meno di interventi di soccorso o di carattere sanitario motivato.